Il Trattato di Lisbona entra in vigore per creare una nuova UE in grado di tutelare più efficacemente gli interessi dei cittadini europei e far fronte alle sfide poste dalla globalizzazione. Il Dipartimento Politiche Comunitarie spiega le principali novità:
viene meno la distinzione tra “Comunità europea” e “Unione Europea”: la prima cessa formalmente di esistere, venendo riassorbita nella seconda. Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) conserva il suo titolo attuale, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) viene denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Questi due Trattati costituiscono i Trattati su cui è fondata l’Unione, che sostituisce e succede alla Comunità;
la struttura dell’Unione su tre “pilastri” (Comunità europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), creata dal Trattato di Maastricht del 1992, viene superata. Nel sistema originario ogni “pilastro” aveva procedure proprie e propri strumenti giuridici: la soppressione della distinzione tra i tre “pilastri”, comporta, invece, una sostanziale armonizzazione delle procedure e degli atti giuridici dell’Unione. Procedure specifiche restano applicabili solo nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC);
il ruolo di co-legislatore del Parlamento europeo rispetto al Consiglio viene rafforzato attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione, che diventa la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo si trova così ad operare in condizioni di parità con il Consiglio in gran parte dell’attività legislativa, ivi compresi settori chiave quali la politica di libertà, sicurezza e giustizia;
il Consiglio europeo diviene un’istituzione a pieno titolo dell’Unione, soggetta al controllo della Corte di giustizia. Inoltre, esso viene dotato di una presidenza stabile. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto per un periodo di due anni e mezzo ed il suo mandato è rinnovabile una volta sola. Esso inoltre non può esercitare un mandato nazionale;
gli ambiti in cui il Consiglio dell’Unione vota a maggioranza qualificata sono estesi ad ulteriori 40 settori, tra cui lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. In un’UE a 27, la riduzione dei casi in cui il Consiglio dell’Unione decide all’unanimità facilita il processo decisionale dell’Unione, che non si troverà più ad essere paralizzato dal voto contrario anche di un solo Stato membro;
è prevista l’istituzione della nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che riunisce le competenze in precedenza attribuite all’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ed al membro della Commissione europea responsabile per le Relazioni Esterne (cd. “doppio cappello”), assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione. L’Alto rappresentante è incaricato del coordinamento dell’azione dell’Unione con i Paesi terzi e ha il potere di presentare al Consiglio proposte in materia. Questa nuova figura è destinata a conferire all’azione esterna dell’UE maggiore impatto, coerenza e visibilità;
è assicurata una maggiore legittimazione e semplificazione del processo decisionale in un’Europa ampliata, grazie ad un nuovo metodo di calcolo della maggioranza qualificata in sede di Consiglio dell’Unione. La maggioranza qualificata non si basa più sui voti ponderati attribuiti a ciascuno Stato membro, ma su un sistema detto di “doppia maggioranza”, ideato per riflettere anche a livello di Consiglio la duplice legittimazione dell’Unione, che è contemporaneamente un’unione di Stati ed un’unione di cittadini;
per la prima volta nell’ambito dell’Unione trova spazio il principio della democrazia partecipativa. In tale contesto viene previsto il diritto di iniziativa popolare, che consente ad un milione di cittadini europei (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti) di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa;
la Carta dei diritti fondamentali, che elenca i diritti civili, politici, economici e sociali riconosciuti ai cittadini europei, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati. Il disposto della Carta si applica pienamente alle misure di attuazione del diritto dell’Unione;
il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto dell’UE viene potenziato. Aumenta la loro informazione da parte delle istituzioni europee, attraverso la trasmissione diretta degli atti maggiormente rilevanti; ad essi è inoltre attribuita una funzione di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell’Unione. Tra le loro nuove prerogative vi sono anche la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e il potere di veto assoluto nei confronti di una revisione semplificata;
l’Unione vede potenziata la sua capacità d’azione, grazie a nuove basi giuridiche in materia di energia, sanità e protezione civile. Sono inoltre previste nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.